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Legge 11/03/1988 n. 672.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge, giā elevato dalle leggi 27 dicembre 1983 n. 730, 28 febbraio 1986 n. 41, e 22 dicembre 1986 n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi. 8. Gli importi giā stabiliti per i settori di intervento dall'art. 2 della citata legge 10 febbraio 1982 n. 39 restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni: a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivitā scientifica; b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. 9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982 n. 39. 10. L'Amministrazione postelegrafonica č autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi. 11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue: a) lire 771 miliardi per l'anno 1988 b) lire 531 miliardi per l'anno 1989 c) lire 57 miliardi per l'anno 1990. 12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 č iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi č rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza. 13. I comuni giā impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro č stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere č valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformitā di accordi risultanti da apposite convenzioni. 14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonchč per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, č autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Societā dello stretto di Messina. 15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi č autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabilite dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi. 17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'art. 3 n. 3), della legge 17 maggio 1985 n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'art. 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchč la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo art. 17. Ferma restando la previsione di cui all'art. 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria č comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988. 18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societā cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonché l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, č tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'art. 17, quarto comma, lettere b) e c ), della legge 17 maggio 1985 n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo č subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilitā giā autorizzate. 20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivitā di interporto, č autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'art. 34 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, provvederā alla ripartizione delle somme stanziate e definirā i criteri specifici e le procedure per l'erogazione. 21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987 n. 132, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni č tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttivitā, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio. 23. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata. 24. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano č articolato in programmi annuali. 25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonchč a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilitā di rimborso da parte dello Stato. 26. I mutui di cui all'art. 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro č stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 27. Il limite di mutui che il comune di Roma č autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 453, č elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento č valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989. Art. 14. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 22 agosto 1985 n. 449, č incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo č destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformitā urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, č autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli interventi č affidata all'Azienda di assistenza al volo. Capo IV Interventi in campo economico Art. 15. 1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM e all'IRI di concorrere, con le modalitā e nelle proporzioni di cui all'art.14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971 n. 184. 2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, č autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilitā del fondo di cui al comma 2, con prioritā per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, č utilizzata per finanziare l'attivitā di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di etā non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivitā di formazione professionale saranno utilizzate le societā di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e postuniversitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivitā di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivitā di formazione. Sulle suindicate attivitā il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982 n. 46.
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